sabato 2 novembre 2024

L'Assemblea Parlamentare Europea chiede l'eliminazione dell'art, 5.1 e che consente la detenzione per "malattia mentale" e altri gruppi "socialmente disadattati"

 



L'Assemblea Parlamentare Europea ha approvato il 24 maggio 2024 la Raccomandazione 2275, che chiede l'eliminazione dell'articolo 5.1e, il quale consente la detenzione basata su "malattia mentale" e altri gruppi "socialmente disadattati". 


Pubblichiamo qui la traduzione italiana, l'originale si trova qui: https://pace.coe.int/pdf/

Porre fine alla detenzione di persone “socialmente disadattate”


Raccommandazione 2275 (2024)

Autore/i: Assemblea parlamentare

Origine: Testo adottato dalla Commissione permanente, a nome dell'Assemblea, il 24 maggio 2024 (vedi doc. 15983, relazione della Commissione per gli Affari Sociali, per la Salute e lo Sviluppo sostenibile, relatore: Stefan Schennach).


  1. Il diritto alla libertà è tra i diritti umani uno dei più fondamentali. È garantito dall'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE n. 5, “la Convenzione”). Tuttavia, la Convenzione prevede una limitazione del diritto alla libertà basata specificamente sull’incapacità mentale, sul consumo di droga o di alcol o sull’assenza di fissa dimora. La formulazione dell'articolo 5.1.e, presumibilmente ereditata dal movimento eugenetico, suggerisce che gli alienati, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i vagabondi possano essere posti in detenzione regolare. Queste persone sono state qualificate come "socialmente disadattate", in passato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; un approccio considerato discriminatorio e stigmatizzante dalla comunità dei difensori dei dei diritti umani.

  2. La Convenzione è l’unico trattato internazionale sui diritti umani a escludere questi gruppi dal pieno godimento del diritto alla libertà. Ciò è problematico, perché la detenzione di persone così vulnerabili le espone effettivamente a un rischio maggiore di violazione sistematica dei loro diritti, semplicemente perché potrebbero ipoteticamente costituire un pericolo per gli altri o perché i loro interessi potrebbero richiederne la detenzione. La prima bozza della Convenzione non conteneva il riferimento alle persone “socialmente disadattate”; infatti l’Assemblea Parlamentare, nel 1949 raccomandò un testo più vicino alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

  3. Negli ultimi settant’anni si è verificato un cambiamento di paradigma globale verso un approccio basato sui diritti umani, come evidenziato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata universalmente dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad eccezione del Liechtenstein. L’interpretazione delle Nazioni Unite della legge sulla disabilità, e quella data dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità, non consentono la privazione della libertà basata su una disabilità reale o percepita. Tuttavia, l’interpretazione delle Nazioni Unite viene raramente presa in considerazione all’interno della Corte europea dei diritti dell’uomo, poiché la formulazione dell’articolo 5.1.e non la obbliga a farlo.


  1. L’idea di controllo sociale – che si tratti di persone con disabilità psicosociali, di persone che fanno uso di droghe o alcol, o di persone senza fissa dimora – non è compatibile con la nostra comprensione dei diritti umani nel 21° secolo. L'Assemblea sottolinea l'urgente necessità che il Consiglio d'Europa, in quanto principale organizzazione regionale per i diritti umani, integri pienamente nel suo lavoro il cambiamento di paradigma globale verso un approccio contemporaneo basato sui diritti umani. È giunto il momento di abbandonare il concetto discriminatorio di esclusione di determinati gruppi dalla tutela dei diritti umani. Di conseguenza, l’Assemblea raccomanda al Comitato dei Ministri:

    4.1 aiutare gli Stati membri nell'adozione delle misure necessarie per garantire che i gruppi contemplati nell'articolo 5.1.e della Convenzione, godano pienamente del diritto alla libertà, in cooperazione con l'Unione Europea, le Nazioni Unite e le sue agenzie (in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità), le organizzazioni non governative e le organizzazioni di persone con esperienze vissute, tra cui:

    4.1.1 rimuovendo dalle loro Costituzioni, dalla loro legislazione e dalle loro politiche, le limitazioni discriminatorie al pieno godimento del diritto alla libertà dei gruppi presi di mira;

    4.1.2 sviluppando strategie di deistituzionalizzazione che rispettino i diritti umani, beneficino di finanziamenti sufficienti e includano scadenze precise e indicatori di monitoraggio, in vista di una transizione reale verso una vita indipendente per le persone con disabilità, le persone con problemi di salute mentale, e le persone che fanno uso di droghe o alcol;

    4.1.3 condurre campagne di sensibilizzazione pubblica per superare gli stereotipi e i pregiudizi riguardanti le persone con disabilità, le persone con problemi di salute mentale, le persone che fanno uso di droghe o alcol o che non hanno una residenza fissa, e per promuovere la piena inclusione di queste persone nella società;

    4.2 invitare la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Banca mondiale e altri fondi di sviluppo sociale come i Fondi strutturali e di investimento europei, ad aiutare gli Stati membri a stanziare risorse adeguate per servizi di sostegno che evitino la detenzione e/o l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità, delle persone con problemi di salute mentale, o persone che fanno uso di droghe o alcol. Questi includono il rafforzamento, la creazione e il mantenimento dei servizi comunitari (compresi dei locali per il consumo di droghe, comunità terapeutiche e sistemazioni abitative di sostegno);

    4.3 4.3 facendo seguito alla Raccomandazione 2158 (2019) “Porre fine alla coercizione nella salute mentale: necessità di un approccio basato sui diritti umani”, adottata all'unanimità, e alla Raccomandazione 2227 (2022) “La deistituzionalizzazione delle persone con disabilità”, per adottare orientamenti affinché gli Stati membri possano promuovere misure volontarie nei servizi di salute mentale e di prestare la dovuta attenzione, nel proseguire l'esame del progetto di protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano, per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e Biomedicina (STE n° 164, “Convenzione di Oviedo”) relativa alla tutela dei diritti umani e della dignità delle persone per quanto riguarda l'inserimento e il trattamento obbligatorio all'interno dei servizi di salute mentale, la necessità di garantire che qualsiasi orientamento del Consiglio d'Europa sia pienamente coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con le linee guida delle Nazioni Unite e delle sue agenzie, nonché con le migliori pratiche ampiamente accettate.



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