lunedì 23 marzo 2020

Rapporto delle Nazioni Unite: gli interventi psichiatrici involontari “Potrebbero ben equivalere a tortura”.

Articolo originale: https://www.madinamerica.com/2020/03/report-psychiatric-interventions-torture/


In un nuovo rapporto, il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla tortura scrive che "gli interventi psichiatrici involontari basati su “necessità mediche" o "migliori interessi, "potrebbero ben equivalere a tortura".


5 marzo 2020

Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Tortura, ha da poco presentato al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, una relazione sulla "tortura psicologica", che può essere scaricata come file di Word cliccando qui.

Questo rapporto rilascia la più forte condanna, finora, dei trattamenti psichiatrici involontari basati sul presunto "miglior interesse" di una persona o sulla "necessità medica". Tali interventi, afferma il rapporto, "implicano generalmente tentativi altamente discriminatori e coercitivi di controllare o "correggere" la personalità, il comportamento o le scelte della vittima e quasi sempre infliggono dolore o sofferenza gravi. Secondo il Relatore Speciale pertanto, se vengono forniti tutti gli altri elementi distintivi, tali pratiche potrebbero ben equivalere a tortura” (paragrafo 37, cfr. anche 84 (e)).


Inoltre, il rapporto considera quello psichiatrico come un contesto in cui può aver luogo tortura psicologica (paragrafo 78). Ciò rende per noi il rapporto nel suo insieme utile da considerare nell'advocacy (nella difesa) e nelle controversie, sia a livello nazionale in qualsiasi paese, che con meccanismi regionali e globali sui diritti umani
.
Per gli avvocati per i diritti umani, la condanna del rapporto sugli interventi psichiatrici involontari sulla base del "miglior interesse", è significativa sotto quattro aspetti 1:

Afferma che tali trattamenti possono soddisfare i criteri di tortura, non solo nell'ambito della più ampia categoria "tortura o altri maltrattamenti";

Rende esplicito il modo in cui viene soddisfatto il criterio della finalità nella definizione di tortura, quando si riferisce alla discriminazione, vale a dire quando è richiesto solo un nesso discriminatorio e non un fine discriminatorio (paragrafo 36);

Rende esplicito che tali interventi "implicano generalmente tentativi altamente discriminatori e coercitivi al fine di controllare o ‘correggere’ la personalità, il comportamento o le scelte della vittima" e "quasi sempre infliggono forti pene o sofferenze";

Situa gli interventi psichiatrici insieme ad altre pratiche simili, che si riferiscono a contesti che si sovrappongono a disabilità e altri motivi di discriminazione (paragrafo 37).

Vale anche la pena notare, da un punto di vista legale, l'affermazione esplicita che l’impotenza è un elemento costitutivo della tortura e che questo è in genere il caso di "istituzionalizzazione, ricovero ospedaliero o internamento", nonché attraverso la privazione della capacità giuridica o dei "trattamenti inabilitanti" (paragrafo 40).

Il rapporto non affronta il criterio della "pericolosità" per gli interventi psichiatrici, ma solo "i migliori interessi" e "la necessità medica". La mia analisi è, così come è sempre stata: la "pericolosità per sé" è inclusa tra i "migliori interessi" e quindi preclusa come giustificazione, mentre la "pericolosità nei confronti degli altri" non può mai essere una giustificazione per poter infliggere danno, che altrimenti equivarrebbe a tortura (altrimenti, l'intera struttura della tortura sarebbe soggetta ad eccezioni utilitaristiche, ritenute necessarie per la sicurezza pubblica). I difensori dovrebbero essere sicuri di affrontare questa dimensione ed essere consapevoli che non esiste alcuna giustificazione eccezionale per il "pericolo" ai sensi della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD; Linee guida sull'articolo 14, paragrafi 6, 7, 13-15).

Il rapporto considera gli interventi psichiatrici involontari come una forma di tortura psicologica, cosa che mi sembra solo parzialmente corretta. La tortura psicologica è definita come "tutti i metodi, le tecniche e le circostanze che intendono o sono progettate per infliggere deliberatamente [si legga: o in modo discriminatorio, vedere il paragrafo 36] forti pene o sofferenze mentali, senza usare il canale o l'effetto di forti dolori o sofferenze fisiche".

È vero che nel complesso il sistema di interventi psichiatrici involontari, impiega tecniche di tortura psicologica che possono predominare nella nostra impressione del sistema nel suo insieme. Tuttavia utilizza anche tecniche che vengono applicate al corpo, come restrizioni meccaniche e la somministrazione di farmaci che alterano la mente e elettroshock. La caratterizzazione di farmaci e elettroshock come psicologici, si riferisce all'azione diretta sulla mente attraverso il condotto del cervello, ma l'uso di queste tecniche non rientra in nessuna delle categorie analitiche di tortura psicologica, proposte in questo rapporto.

È davvero un unico tipo di tortura che si trova nel punto d'incontro tra mente e corpo e interferisce nella relazione mente-corpo. I farmaci e elettroshock causano danni fisici che spesso comportano pena e sofferenza (acatisia, letargia, aumento di peso, diabete) nonché danni oggettivi alla struttura e alla funzione cerebrale, di cui la persona potrebbe o meno esserne soggettivamente consapevole, e danni psicologici e sofferenza provocati dall'interferenza con il collegamento corpo-mente in quanto tale. Questo è un problema che i difensori dovrebbero esplorare ulteriormente, attraverso esperienza e analisi personali.

Un dettaglio nel rapporto, di cui i difensori dovrebbero essere consapevoli, per quanto riguarda la discussione sull’isolamento, è la mancata menzione che l'uso di questa tecnica nelle strutture mediche è inammissibile ai sensi del CRPD, come una forma di tortura o altri maltrattamenti (Linee guida sull'articolo 14, paragrafo 12). Il CRPD offre una protezione più forte in tal senso, poiché lo standard generale nel diritto internazionale è di vietare l’isolamento solo quando è "prolungato o indefinito". I difensori dovrebbero indagare sui materiali citati nella relazione, per ottenere una migliore comprensione dello standard generale e considerare il modo migliore di argomentare nelle istanze particolari.

Il rapporto è particolarmente prezioso per la sua ampia discussione sulla tortura psicologica e il concetto di "ambienti torturanti", che vedono la tortura in modo olistico come le vittime la sperimentano, "non come una serie di tecniche e circostanze isolate, ognuna delle quali potrebbe o meno equivalere a tortura",(Paragrafi 45, 68-70 e 86).

Si dice che la tortura psicologica influenzi la mente e le emozioni della vittima "prendendo di mira direttamente i bisogni psicologici di base, come sicurezza, autodeterminazione, dignità e identità, orientamento ambientale, rapporto emotivo e fiducia comune/condivisa" (paragrafo 43). Le vittime sopravvissute alla violenza psichiatrica, troveranno molto che parla delle nostre esperienze, e la logica della struttura definita dal Relatore ci fornisce ampio materiale per una discussione, secondo cui la psichiatria involontaria nel suo insieme equivale a un "ambiente torturante".

Il Relatore stesso non trae tale conclusione, ed è importante sottolineare che il suo quadro analitico è pensato per essere utilizzato caso per caso. Nondimeno, la struttura fornisce le impalcature e il linguaggio per delineare la natura dell'intera gamma di danni oggettivi e soggettivi nell'ambiente psichiatrico, che separatamente e insieme possono equivalere a tortura.

Esempi dei metodi psicologici torturanti citati nel Rapporto, che potrebbero parlare delle nostre esperienze includono:

L'induzione alla paura con "minacce dirette o indirette, infliggendo, ripetendo o intensificando atti di tortura" (paragrafo 47; "l’esperienza prolungata della paura può essere più debilitante e angosciante dell'effettiva materializzazione di questa paura" [paragrafo 48]) ;

Per deprivare le vittime dal controllo, "dimostrare completo dominio e instillare un profondo senso di impotenza, disperazione e totale dipendenza dal torturatore", "fornendo arbitrariamente, trattenendo o ritirando l’accesso a informazioni, materiale di lettura, oggetti personali, abbigliamento, biancheria da letto, aria aperta, luce, cibo, acqua, riscaldamento o ventilazione", "imponendo regole di comportamento, sanzioni e ricompense assurde, illogiche o contraddittorie", "imponendo scelte impossibili che costringono le vittime a partecipare alla propria tortura "(paragrafo 49);

Umiliazione e violazione della privacy e dell'integrità sessuale, mediante "costante sorveglianza audiovisiva", "esposizione di dettagli intimi della vita privata e familiare della vittima", "nudità forzata" (paragrafo 51);

Prendendo di mira la necessità di un rapporto emotivo durante l’isolamento, segregazione, tolleranza del comportamento oppressivo e del bullismo tra i detenuti, "incoraggiando e poi tradendo il rapporto emotivo e la fiducia personale" (paragrafo 60);

Violazione del bisogno di fiducia comune attraverso l'arbitrarietà istituzionale, compresa la detenzione arbitraria e la persecuzione di individui o gruppi (paragrafi 61 e 63). 

Per quanto riguarda l'ultimo punto, sebbene il rapporto non menzioni i regimi discriminatori di detenzione adottati dal diritto interno, che sono arbitrari ai sensi del diritto internazionale, il CRPD condanna inequivocabilmente il ricovero psichiatrico involontario come detenzione discriminatoria e quindi arbitraria (cfr. Linee guida sull’articolo 14). La mancata conformità della legislazione nazionale agli obblighi in materia di diritti umani, lascia le vittime nella stessa posizione di qualsiasi altra arbitrarietà istituzionale. Questa potrebbe essere una delle forme più profonde di danno, che separa le vittime della psichiatria dalla società e dallo Stato, privandoci di qualsiasi ricorso efficace per difenderci.

Ognuno degli articoli, e altri che ho omesso, saranno senza dubbio suggestivi per i lettori che hanno familiarità con la violenza psichiatrica. Non ho elaborato le argomentazioni che collegherebbero gli esempi di tortura psicologica al contesto della psichiatria e che potrebbero essere meglio condotti attraverso casi individuali e rapporti nazionali. 

Ho sostenuto e continuo a sostenere, che il diritto al risarcimento per la violenza psichiatrica è un’importante richiesta, per dare dignità ai sopravvissuti come soggetti morali in grado di essere danneggiati, e richiedere la responsabilità/il rendiconto per quel danno. Il risarcimento affronta la violazione della fiducia comunitaria direttamente ed enfaticamente; lo Stato ribalta la sua precedente politica che ci ha messo fuori dalla possibilità di fare affidamento sulla protezione dello Stato, e si ritiene responsabile per fare ciò che è necessario per ripristinare tale fiducia.

Il presente rapporto non ci porta né al risarcimento, né alla condanna dell’ONU della psichiatria come ambiente torturante, ma ci fa fare un passo avanti nel rendere tali argomentazioni efficaci. Ci dà anche una grande quantità di materiale da utilizzare nei singoli casi.

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