domenica 20 novembre 2016

INFORMAZIONI SUL T.S.O (Trattamento Sanitario Obbligatorio)





Pubblicato l'11 novembre 2016 

CHI LO DISPONE:
il Sindaco del comune di residenza o presso cui ci si trova

CHI LO PROPONE:
un medico (non importa se psichiatra o meno, appartenente alla struttura pubblica o privato)

CHI LO CONVALIDA:
un medico PSICHIATRA operante nella struttura sanitaria pubblica

QUANDO PUO’ ESSERE FATTO:
quando i due medici di cui sopra dichiarano:
che la persona affetta da alterazioni psichiche tali da doversi attivare urgenti interventi terapeutici;
che la stessa rifiuta tali interventi;
che non esistano alternative extraospedaliere al ricovero.



CHI VIGILA:
Il Giudice Tutelare competente nel territorio del Comune che ha disposto il TSO (generalmente operante presso le preture). A lui il Sindaco deve inviare, entro 48 ore dalla firma, il provvedimento corredato dalle certificazioni mediche. Il Giudice Tutelare
assunte le informazioni del caso può convalidare o non convalidare il ricovero.

DOVE PUO’ ESSERE EFFETTUATO IL RICOVERO:
solo presso i reparti psichiatrici (S.P.D.C-servizio psichiatrico diagnosi e cura) istituiti presso gli ospedali civili

QUANTO DURA:
7 (sette) giorni; rinnovabili con provvedimento del Sindaco su proposta del responsabile del reparto psichiatrico

CHI VIGILA SUL RINNOVO DEL TSO:
il Giudice Tutelare. A lui il Sindaco manda il provvedimento di proroga del TSO per la convalida

CHE DIRITTI ABBIAMO:

1. abbiamo diritto alla NOTIFICA del provvedimento di TSO. In assenza di questa notifica nessuno può obbligarci a seguirlo o ad assumere terapie (esclusi i casi di comportamenti penalmente rilevanti e i casi in cui si ravvisano gli estremi dello stato di necessità);
2. abbiamo diritto di presentare RICORSO avverso al TSO al Sindaco che lo ha disposto. Questo ricorso può essere proposto anche da chi ne ha interesse (familiari, amici, associazioni…). Per ridurre i tempi conviene inviarne copia al Giudice Tutelare, specie se il ricorso parte entro le prime 48 ore dal ricovero (quando presumibilmente lo stesso non ha ancora convalidato il provvedimento);
3. abbiamo diritto di avanzare richiesta di REVOCA al Tribunale, chiedendo la sospensione immediata del TSO e delegando, se vogliamo, una persona di nostra fiducia a rappresentarci al processo;
4. abbiamo diritto di scegliere, ove possibile, il reparto presso cui essere ricoverati;
5. abbiamo diritto di conoscere le terapie che ci vengono somministrate e di poter scegliere fra una serie di alternative;
6. abbiamo diritto di COMUNICARE con chi riteniamo opportuno;
7. abbiamo diritto di essere rispettati nella nostra dignità psichica e fisica. Anche se sottoposti a TSO nessuna contenzione fisica può esserci applicata, se non in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati penalmente perseguibili;
8. abbiamo diritto di dettare nella nostra cartella clinica ogni informazione riguardante il nostro stato di salute e i trattamenti che riceviamo;
9. abbiamo diritto di conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto (devono indossare cartellini di riconoscimento)

Quanto al contenuto, un Trattamento Sanitario Obbligatorio può essere revocato se mancano le 3 condizioni che lo giustificano. Poiché è molto difficile appellarsi alla mancanza dello stato di urgenza o di necessità definito dall’arbitrio dello psichiatra di turno, è più funzionale far riferimento alle altre 2 condizioni. Se non vi sono omissioni e il T.S.O. risulta legale, una volta in reparto è opportuno o dimostrare che il trattamento può avvenire in luogo diverso rispetto all’ospedale, oppure accettare le cure che ci vengono somministrate. In tali casi 2 delle condizioni decadono.
A questo punto si può chiedere la REVOCA del T.S.O. al Sindaco e al Giudice Tutelare, magari allegando un’autocertificazione in cui si dichiara l’ACCETTAZIONE della TERAPIA oltre a DICHIRARALO verbalmente con i medici del reparto con la presenza di una persona di fiducia/TESTIMONE(e/o operatore TELEFONO VIOLA)
Di fronte alla presentazione di un provvedimento di T.S.O. abbiamo diritto a chiedere la NOTIFICA del Sindaco relativa al provvedimento stesso.
In mancanza o in attesa di tale notifica, che deve pervenire entro 48 ore, nessuno può obbligarci a ricoverarci o a seguire terapie, a meno che non abbiamo violato norme penali o che lo psichiatra abbia invocato lo stato di necessità regolato dall’articolo 54 del Codice Penale.

Potrebbe mancare a questo punto la notifica da parte del Giudice Tutelare che deve pervenire entro le 48 ore successive alla richiesta del Sindaco. Se la convalida del giudice non avviene entro questo lasso di tempo il provvedimento decade. Ciò significa che abbiamo tutto il diritto, ai sensi di legge, di lasciare la struttura ospedaliera in cui ci avevano rinchiuso.
In molti casi accade che i medici che firmano il provvedimento non abbiano mai né visto né visitato il paziente. Il ricovero risulta illegale e dunque il T.S.O. è invalidato. In questi casi, inoltre, i medici possono essere denunciati per falso in atto pubblico.
Il T.S.O. decade anche qualora o i medici o il Sindaco o il Giudice Tutelare, nei loro documenti abbiano omesso di specificare le motivazioni che hanno reso necessario il ricorso al ricovero coatto.
Se il provvedimento di T.S.O. è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza, ne va data comunicazione al sindaco di quest’ultimo comune. Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero
CONSULTA:



T.S.O e T.S.V guida all’autodifesa – MODULI PER RICORSO e REVOCA T.S.O
http://www.ecn.org/panico2/download/T.S.O.%20e%20T.S.V.%20Guida%20all’Autodifesa%20[STAMP].pdf
Pubblicato in Info su T.S.O.

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