"L'obbligo degli psicofarmaci", di Vincenzo Iannuzzi Janù |
"qualsiasi
atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute,
fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza
persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza
persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od
esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una
terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di
discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un
funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo
ufficiale". (Articolo 1)
I vari trattati internazionali non danno una definizione uniforme di tortura, ma tutti concordano normalmente nel riferirsi a qualsiasi atto che:
causa gravi pene o sofferenze;
è intenzionalmente inflitto ad una persona;
è compiuto al fine di ottenere informazioni o confessioni, di punire per un atto che si è commesso o si è sospettati di aver commesso, di intimidire od esercitare pressioni, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione; ed
è inflitto sotto istigazione, o con il consenso espresso o tacito di un funzionario pubblico o di qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale.
Al termine "tortura" si riconducono diverse azioni: percosse violente, elettroshock, abuso e violenza sessuale, reclusione forzata e prolungata, lavori forzati, parziale affogamento indotto, parziale soffocamento indotto, mutilazione e prolungata sospensione nel vuoto.
Nonostante non esista una lista esauriente di atti formalmente proibiti, il diritto internazionale ha stabilito che la tortura è un qualsiasi “trattamento crudele, inumano o degradante”. Quindi, oltre a quanto detto prima, per tortura si intende anche l’essere costretto a stare braccia e gambe divaricate addosso ad un muro per ore; venire sottoposto a luci intense o essere bendato; venire sottoposto a rumori assordanti e continui; essere privati del sonno, del cibo o dell’acqua; essere obbligati ad alzarsi e accovacciarsi ripetutamente o subire scosse violente.
Ma, la tortura non si limita a danni o pene fisiche. Include anche atti che causano sofferenza mentale, come, ad esempio, minacce alla famiglia e ai cari.
La Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, non contiene disposizioni riguardo ad esperimenti fatti su esseri umani senza l’espresso consenso delle vittime, anche se il divieto alla tortura introdotto dall’Articolo 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, precedente alla Convenzione, stabilisce che “nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico”. Gli esperimenti condotti su esseri umani dai nazisti durante la II Guerra Mondiale ricadono in questa categoria.
É un problema complesso quello della pena corporale giudiziaria (es. l’amputazione, la marchiatura e varie forme di fustigazione, come le frustate e le vergate) o della pena di morte come forme di tortura. L’Articolo 1 della Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti dell’ONU, detta anche Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura, esclude “dolore o sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate”. Alcuni stati si sono serviti di questa disposizione per sostenere che sanzioni penali, legalmente autorizzate, che causano lesioni fisiche, non costituiscono tortura. Aggiungono anzi che questa asserzione, per il solo fatto di esistere, legittima il ricorso alla pena di morte o a pene corporali. Gli oppositori dissentono sostenendo che tali disposizioni non pregiudicano quelle di altri trattati che tutelano invece il diritto alla vita e la sicurezza di una persona. Infatti, in alcuni casi, le istituzioni internazionali e regionali, hanno riscontrato che certe forme di pena corporale equivalgono a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
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